CARTELLA CLINICA / Requisiti formali / Conservazione / L'obbligo di conservazione

 

L’obbligo di conservazione della cartella clinica è un naturale precipitato della sua natura pubblica e della sua funzione di documentazione del servizio ospedaliero.
Si distinguono allora due fasi, corrispondenti ai diversi momenti di vita della cartella e ai diversi soggetti responsabili per la sua conservazione.
Nella prima fase, in cui il paziente è degente, la cartella clinica resta in reparto e la responsabilità della sua conservazione compete al Direttore dell’Unità operativa e a chi da lui delegato; in seguito, successivamente alla dimissione del ricoverato, essa perviene all’ archivio clinico e da questo momento fino alla consegna agli archivi centrali risponde alla sua conservazione la Direzione sanitaria (direttore sanitario e i medici che vi lavorano).
A questo proposito non sembra inutile puntualizzare che né il paziente, cui la cartella clinica pur si riferisce, né il medico curante, che pur ha provveduto alla sua stesura, sono titolari di alcun diritto di proprietà su di essa, che è un prodotto strumentale del pubblico servizio e perciò segue il regime giuridico di questo.
Ciò significa che essa è soggetta al regime patrimoniale indisponibile dei documenti pubblici, quale risulta dall’art.830 cc , 2° comma, che rimanda a sua volta all’art.828 cc e alle leggi speciali sugli archivi di Stato.
Sotto quest’ultimo profilo, non appare infondata la critica della maggioranza degli operatori del settore medico, che lamentano la mancanza di un modello di archivio sanitario a cui uniformarsi e la scarsa efficienza del sistema di raccolta, di archiviazione e di trasmissione delle informazioni, in difetto di una centralizzazione degli archivi ospedalieri.
Il problema è ancora più attuale, se si considera che il Ministero della Sanità ha prescritto che le cartelle cliniche vadano conservate illimitatamente, perchè rappresentano un atto ufficiale indispensabile a garantire la certezza del diritto (circolare n. 900/1986).

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